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REGOLA O STATUTO

MAGISTERO DEI BRUSCITTI DI BUSTO GRANDE REGOLA (statuto)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“MAGISTERO DEI BRUSCITTI DI BUSTO GRANDE APS”

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 31 maggio 2024

Art. 1. Denominazione e sede 1. È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l’Associazione denominata “MAGISTERO DEI BRUSCITTI DI BUSTO GRANDE APS” di seguito, in breve, semplicemente “Magistero” o “Associazione”. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS, l’Associazione integra la propria denominazione con “Associazione di Promozione Sociale” o “APS”. 2. Il Magistero è una confraternita enogastronomica costituita in Busto Arsizio nel 1975 ed è iscritto alla FICE – Federazione Italiana Circoli Enogastronomici. 3. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017. In conseguenza dell’iscrizione al RUNTS, l’Associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio e la sua durata è illimitata. 5. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall’Organo di Amministrazione, detto Consiglio. Art. 2. Finalità 1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare il Magistero si propone di diffondere la conoscenza della cucina tradizionale bustocca, della cultura del dialetto e delle tradizioni bustocche, nonché tutelare e garantire il rigoroso rispetto della ricetta per la preparazione dei “Bruscitti”, così come codificata in data 20 aprile 2004 con atto a repertorio n. 54.351/5875 dal Dott. Franco Rossi Notaio in Parabiago. 2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Art. 3. Attività di interesse generale 1. Il Magistero, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/17: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 2. In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività: • organizzare convegni, conferenze, iniziative editoriali, nonché promuovere ogni altra iniziativa suggerita dai Confratelli e approvata dal Consiglio; • intrattenere relazioni con Confraternite consimili per uno scambio reciproco di conoscenze e informazioni; • richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati; • svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri e pubblicazioni di atti di convegni e di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, che per la loro natura o contenuto siano in qualche modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale; • istituire un diploma del Magistero da assegnare al Confratello o al cuoco giudicato meritevole. Similmente si potrà istituire una dichiarazione di approvazione e raccomandazione per i singoli locali che si siano distinti nella preparazione e proposizione di prodotti e piatti della cucina bustocca; • effettuare attività di beneficenza verso enti e/o associazioni del territorio ritenuti meritevoli, nonché erogare borse di studio secondo quanto stabilito dal Consiglio. 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività a titolo gratuito, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai punti precedenti e al perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, come previsto nell’art. 36 del D.Lgs. 117/2017. Art. 4. Attività diverse 1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. 2. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Art. 5. Raccolta fondi 1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzativa e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Art. 6. Ammissione 1. Sono detti Confratelli e possono aderire al Magistero tutte le persone fisiche che, interessate alla conoscenza ed alla diffusione della cucina tradizionale bustocca, nonché agli altri scopi del Magistero, ne condividono il progetto e gli ideali. 2. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. 3. I Confratelli sono coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda successivamente e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive del Magistero, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. 4. L’ammissione al Magistero avviene su presentazione di almeno due Confratelli ed è subordinata alla valutazione espressa a maggioranza dal Consiglio, poi comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. In caso di rigetto, il Consiglio deve, entro sessanta giorni, comunicare all’interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni. Le richieste di ammissione devono pervenire entro 60 giorni dalla “cerimonia delle intronizzazioni”, che è in occasione della ricorrenza della Gioebia (ultimo giovedì di gennaio). 5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’assemblea in occasione della prima convocazione utile. 6. L’appartenenza al Magistero ha carattere libero e volontario ma impegna i Confratelli al rigoroso rispetto della ricetta per la preparazione dei Bruscitti. I Confratelli sono tenuti ad un corretto comportamento nelle relazioni interne con gli altri Confratelli e con i terzi, all’accettazione delle norme del presente statuto, nonché al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi del Magistero. La posizione del Confratello è strettamente personale, non può essere trasferita a terzi e la quota associativa di ammissione non può formare oggetto di rivalutazione. Il Confratello che per due anni consecutivi non sarà in regola con il pagamento della quota associativa annuale, sarà da ritenersi a tutti gli effetti decaduto e non farà più parte della Confraternita. 7. Ciascun Confratello ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Art. 7. Diritti e doveri dei Confratelli 1. I Confratelli sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea. 2. Le Quote associative sono così suddivise: • Quota associativa di ammissione o iscrizione, da destinare al Patrimonio Sociale, che dà diritto alla qualifica di Confratello e alla consegna del Collare; • Quota associativa annuale destinata alla gestione ed al finanziamento delle iniziative della Confraternita. 3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo. 4. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Confratello, escludendo ogni forma di discriminazione. 5. Ciascun Confratello ha diritto: a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; c) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee; d) di recedere in qualsiasi momento. 6. Ciascun Confratello ha il dovere: a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale; c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio. Art. 8. Perdita della qualifica di Confratello 1. La qualità di Confratello si perde in caso di recesso, esclusione o di decesso. 2. Il Confratello può recedere dal Magistero mediante comunicazione scritta al Consiglio. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre quote eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione. 3. Il Confratello che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dal Magistero. Il Consiglio può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi. 4. Ciascun Confratello può essere escluso dal Magistero qualora vengano a meno i requisiti morali che ne hanno motivato la sua adesione, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine della presente Associazione, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero agli obblighi contributivi. 5. La perdita di qualifica di Confratello è deliberata dal Consiglio. 6. La delibera del Consiglio che prevede l’esclusione del Confratello deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Maestro del Magistero. 7. L’Assemblea delibera dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, le giustificazioni dell’interessato. Art. 9. Attività di volontariato 1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio o in un eventuale regolamento approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Magistero. 3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 10. Organi Sociali 1. Gli organi del Magistero sono: • L’Assemblea dei soci; • L’Organo di Amministrazione, detto Consiglio; • Il Presidente, detto Maestro. 2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro (4) anni e i loro componenti possono essere riconfermati senza limiti temporali. 3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Possono comunque essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione. Art. 11. Assemblea 1. L’Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci. 2. L’Assemblea è l’organo sovrano del Magistero ed è composta da tutti i Confratelli. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere il voto. 3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, detto anche Maestro, o in sua assenza dal Presidente, detto anche Vice Maestro. 4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due Confratelli. La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio o di altro organo sociale o a un dipendente. Art. 12. Competenze dell’Assemblea 1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di: • Eleggere e revocare i componenti del Consiglio scegliendoli tra i propri Confratelli; • Determinare e approvare il programma di attività del Magistero; • Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la eventuale relazione di missione; • Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio e alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; • Deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione o delibere di esclusione; • Approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio; • Fissare l’ammontare del contributo associativo su proposta del Consiglio; • Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di: • deliberare sulle modificazioni dello statuto; • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Magistero. Art. 13. Convocazione dell’Assemblea 1. L’Assemblea è convocata dal Maestro in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione. 2. L’Assemblea si riunisce inoltre, su convocazione del Maestro o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci oppure da almeno un terzo del Consiglio. 3. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza. Art. 14. Validità delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria e modalità di voto 1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. 2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. 3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ad eventuali modifiche allo statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’associazione o alla sua fusione o scissione. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. 5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci. 6. I componenti del Consiglio non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. 7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. 8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. 9. Di ogni riunione verrà redatto un verbale che, sottoscritto dal Maestro e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione nel libro delle Assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di visionare il verbale secondo quanto stabilito nell’art. 20 comma 5. Art. 15. Consiglio 1. Il Consiglio è l’organo di governo del Magistero. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Esso opera in attuazione agli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 3. Il Consiglio è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) componenti eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Maestro, il Vice Maestro e l’Ambasciatore che intrattiene rapporti amichevoli con le altre confraternite. 4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 5. I componenti del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti. 6. Alle riunioni del Consiglio vengono inoltre invitati con funzione consultiva i Maestri Emeriti che, una volta decaduti dal titolo di Maestro, vanno a comporre il Collegio dei Maestri Emeriti. Ne fanno parte a vita, fatto salvo il caso in cui decidano di candidarsi nuovamente alla carica di Maestro e, se eletti, decadono in automatico dal ruolo di Maestro Emerito e fuoriescono dal Collegio dei Maestri Emeriti. Art. 16. Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio ha il compito di: a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea; b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri; c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e) proporre all’Assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale; f) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo; g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione sull’attività svolta; h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa; i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; j) deliberare in merito all’esclusione dei soci; k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; l) eleggere il Maestro, il Vice Maestro e l’Ambasciatore ai sensi dell’articolo precedente; m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Maestro per motivi di necessità e di urgenza; n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell’organo stesso; p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all’Assemblea o ad altro organo sociale. Art. 17. Funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dell’Organo stesso, qualora si siano assentati ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive. Il Consiglio può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Maestro convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti. 2. Il Consiglio è convocato almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, tramite lettera o anche mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. 3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Maestro, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto. 5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e in ogni caso del Maestro ovvero, in caso di sua assenza, del Vice Maestro. In assenza di convocazione scritta sono comunque validamente costituite le riunioni alle quali partecipino tutti i consiglieri. 6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Maestro. Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in carica e conservato nel libro delle riunioni del Consiglio. Art. 18. Il Maestro 1. Il Presidente, detto Maestro, è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto. 2. Il Maestro e, in sua assenza, il Vice Maestro, rappresenta il Magistero nei confronti dei terzi ed è custode e garante della vera ricetta per la preparazione dei Bruscitti, la cui esclusiva titolarità spetta al Magistero. Inoltre: • nomina il Tesoriere e il Segretario tra i componenti del Consiglio; • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ai sensi dell’art. 1387 e segg. Cod. Civ.; • dà esecuzione alle delibere del Consiglio; • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Maestro. 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Maestro fa piena prova dell’assenza per impedimento del Maestro. Art. 19. Le riunioni conviviali 1. Le riunioni conviviali sono la festa della Gioebia, l’ultimo giovedì di gennaio, durante la quale saranno svolte le intronizzazioni dei nuovi Confratelli e il Di dei Bruscitti, preferibilmente il secondo giovedì di novembre, cena aperta anche al pubblico con degustazione dei piatti della cucina Bustocca. Una volta all’anno potrà essere organizzata anche una gita fuori porta. Una volta all’anno è opportuno organizzare il Capitolo con le altre confraternite. 2. I Confratelli possono partecipare a tutti gli eventi organizzati dalla FICE. 3. È inoltre opportuno che ogni riunione sia caratterizzata da “un momento culturale di bustocchità” da organizzarsi nelle forme e modalità ritenute dal Consiglio più consone per la circostanza. Art. 20. Libri sociali 1. Il Magistero ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) Il libro degli associati; b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione. 2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio. 3. I verbali dell’Assemblea e del Consiglio devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Maestro e dal Segretario. 5. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto stabilito nell’art. 20 comma 5. Art. 21. Risorse economiche 1. Le risorse economiche del Magistero sono costituite da: a) quote sociali; b) contributi privati; c) contributi pubblici; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rendite patrimoniali; f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017; g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017; i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; k) altre entrate espressamente previste dalla legge; l) eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. Art. 22. Scritture contabili 1. Il Consiglio gestisce le scritture contabili del Magistero nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e seguenti e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Art. 23. Esercizio sociale 1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. 2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio e deve essere approvato dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Art. 24. Divieto di distribuzione degli utili 1. Il Magistero ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell’ente, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 2. Il patrimonio del Magistero, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale. Art. 25. Devoluzione del patrimonio 1. In caso di estinzione o scioglimento, il Magistero ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Art. 26. Disposizioni finali 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto e dei regolamenti precedenti del Magistero e le sue prassi consolidate, oltre alle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Busto Arsizio, 31 maggio 2024